La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è regolamentata da appositi Accordi tra lo Stato e le Regioni e da specifici decreti soprattutto riguardo docenti e soggetti formatori, durata, contenuti minimi e modalità di erogazione.
Pur tuttavia, nel corso degli anni il susseguirsi di Accordi, dal 2011 in poi, non sempre ha reso agevole l’interpretazione delle regole per gli interessati, richiamando la responsabilità per difetto di organizzazione del datore di lavoro in caso di errata interpretazione delle norme.
Attualmente il quadro normativo prevede due principali modalità di erogazione della formazione: in presenza e in e-learning, quest’ultima limitatamente ad alcuni corsi.
Inoltre, l’accordo Stato-regioni del 7 luglio, relativo alla durata e ai contenuti minimi dei percorsi formativi per A-Rspp ai sensi dell’art.32 ha ampliato la possibilità di formazione in modalità E-Learning al modulo A, all’aggiornamento per A-Rspp e alla formazione specifica per i lavoratori delle aziende inserite nel rischio basso, secondo i criteri previsti nell’allegato II dello stesso Accordo.
Inoltre, la recente pandemia ha accellerato lo sviluppo di alcune tecnologie che oggi sono entrate di diritto nel novero delle modalità di erogazione della formazione per la sicurezza, superando di fatto i limiti imposti dagli Accordi in questione.
Tra queste sicuramente la più rilevante è la modalità in videoconferenza, la cui definizione trova accenno nell’accordo del 25 luglio 2012 e nell’interpello n.12 del 2014 , che di fatto l’equiparano alla formazione in presenza per un gran numero di corsi e di destinatari.
Chi può erogare la formazione in videoconferenza?
Il citato Allegato II nel punto in cui definisce i requisiti e le specifiche di carattere organizzativo dei corsi di formazione precisa che il soggetto formatore del corso dovrà essere soggetto previsto dal punto 2 dell’allegato A.
Tale previsione pertanto esclude dal novero dei soggetti formatori abilitati le persone fisiche ovvero i docenti formatori qualificati, rifacendosi alla classificazione dei soggetti di derivazione istituzionali e di derivazione sindacale
Restano pertanto non conformi i corsi erogati in video conferenza da docenti formatori in assenza di un soggetto formatore in grado di garantire precisi requisiti di carattere organizzativo, gestionale e tecnologico
A tal proposito, lo scorso 9 settembre è stata presentata in Commissione consultiva permanente” una bozza di Linee di indirizzo per la formazione in videoconferenza sincrona e costituito un gruppo di lavoro che, fatti salvi i principi già chiariti, dovrà definirne meglio:
- I requisiti minimi di carattere organizzativo e gestionale necessari per l’erogazione di corsi di formazione in video conferenza sincrona;
- I requisiti tecnologici delle piattaforme;
- Le modalità operative per la gestione della didattica in video conferenza sincrona;
- La conformità al GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
A cura del Dott. Paolo Varesi membro del Comitato Scientifico di A-Sapiens Edupuntozero e membro esperto della Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 – D.Lgs. 81/2008 con nomina del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali