Formatore Sicurezza: può rilasciare attestati?

Il Formatore Sicurezza può rilasciare attestati? La necessità di inquadrare e regolamentare la figura del formatore della sicurezza deriva dall’obbligo che ad effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come indicato dal d.lgs 81/2008 e dalle seguenti integrazioni ed Accordi Stato Regioni, sia un soggetto con determinati requisiti che sia in costante aggiornamento. 

Il Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 definisce nel dettaglio quali sono i requisiti professionali che i formatori devono possedere per essere a tutti gli effetti docenti di sicurezza sul lavoro.

 

Cosa fa il Formatore della Sicurezza?

Il formatore della sicurezza è una figura che dovrà avere la capacità di comunicare e trasferire le proprie conoscenze in maniera completa e chiara. Indipendentemente dal fatto che se il corso sia fruito in presenza o online, dove non c’è un rapporto diretto con il docente, ma dove il rilascio dell’attestato è comunque garantito.

La normativa di riferimento in merito alla formazione del formatore sulla sicurezza proviene dalla sommatoria degli interventi legislativi riguardo le modalità e criteri della formazione dei docenti per i corsi di sicurezza che permettono di rilasciare attestati validi in tutta Italia.
In particolare la normativa sulla formazione del formatore della sicurezza sul lavoro è costituita da:

  • D.Lgs 81/08 e l’Accordo Stato-Regioni del 2011, che definiscono l’obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore. Alla Commissione Consultiva Permanente veniva demandato l’onere di stabilire ed indicare i requisiti minimi da possedere per diventare formatore sulla sicurezza lasciando però un “vuoto normativo” sulle modalità di formazione della figura professionale in questione colmate poi dal successivo DI del 6 marzo 2013.
  • Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, che definisce dunque i criteri le modalità ed i requisiti necessari per accedere al corso di formazione per diventare docente/formatore in sicurezza sul lavoro.

 

Vengono inoltre delineate tre aree tematiche di riferimento per i percorsi formativi:

  1. area normativa/giuridica/organizzativa;
  2. area rischi tecnici/igienico-sanitari;
  3. area relazioni/comunicazione.

 

Requisiti minimi per diventare formatore della sicurezza

Il prerequisito indispensabile per essere docente/formatore sicurezza sul lavoro è il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (ne sono esentati i datori di lavoro che effettuano già formazione nella propria azienda).

Risolto questo primo discrimine, vengono elencati sei criteri.

Nella logica del legislatore la predisposizione dei 6 criteri risponde alla volontà di far convivere contestualmente in capo al soggetto che vuole essere formatore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori almeno 3 qualità fondamentali: conoscenza, esperienza e capacità didattica.

Si considera qualificato ai fini del decreto interministeriale, il soggetto che possegga il prerequisito e almeno uno dei sei criteri richiesti a cui in questa sede non entriamo in merito.

Fanno eccezione i formatori che hanno competenze specifiche in relazione ai Corsi per Coordinamento di attività edili e le attività di addestramento in generale.

 

Il formatore della sicurezza può rilasciare attestati?

A questo punto definita la figura del docente formatore possiamo affermare che il docente formatore può rilasciare l’attestato alla fine del corso; tuttavia, per farlo deve far riferimento ad un soggetto/ente formatore qualificato (come, ad esempio, un ente bilaterale).

L’Accordo Stato Regioni n.128 del 7 luglio 2016, Allegato A, punto 11 afferma:

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti formatori che provvedono alla custodia archiviazione anche su supporti informatici della documentazione relativa a ciascun corso.

 

 

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