Tra le figure principali per la sicurezza all’interno dei cantieri è stata introdotta una carica di fondamentale importanza: Il Coordinatore della Sicurezza. A questo nominativo, tuttavia, corrispondono n°2 figure professionali distinte anche se connesse:
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Queste due particolari cariche si interpongono tra i committenti, i progettisti, le ditte e gli operai, costituendo una sorta di ponte o punto di incontro tra le differenti parti coinvolte nella lavorazione all’interno di cantieri temporanei e/o mobili.
Coordinatore della sicurezza: è obbligatorio?
Nominare il coordinatore è obbligatorio quando all’interno di un cantiere vi sia la presenza di più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente. L’art. 90 del Testo Unico stabilisce che sia un obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori delegato procedere con la nomina dei Coordinatori della sicurezza, i quali devono essere dotati di requisiti professionali adeguati al ruolo.
Requisiti coordinatore per la sicurezza: quali sono?
I professionisti devono dunque possedere requisiti prestabiliti per poter ricoprire il ruolo di CSP o CSE, ed essi consistono principalmente nei seguenti titoli di studio supportati- dove necessario – alla comprovata esperienza lavorativa in determinati settori:
- Laurea magistrale: classi LM-4 da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74;
- Laurea specialistica: classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S + attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa rilasciata da datori di lavoro o committenti;
- Laurea nelle classi 8,9,10,4: con attestazione comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni, rilasciato da datori di lavoro o committenti;
- Diploma di geometra, perito industriale, perito agrario o agrotecnico: con attestazione dell’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni;
Attenzione però!
Insieme al possesso di uno di questi titoli, costituirà requisito fondamentale il possesso dell’attestato di frequenza allo specifico corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro che, secondo quanto stabilito dalla normativa, deve:
- avere durata complessiva di 120 ore;
- Rispettare con i suoi contenuti e le modalità devono le prescrizioni indicate dall’allegato XIV del D.lgs 81 e dall’Accordo tra Stato e Regioni del 7 aprile 2016.
Il corso è abilitante alla professione e comporta il rilascio di un attestato solo a seguito del superamento del test di verifica finale. Tale attestato andrà poi rinnovato ogni 5 anni tramite un corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza di 40 ore che si può svolgere anche in modalità e-learning. Vista la natura tecnica del programma e degli argomenti trattati, tale corso è valido per il conseguimento dei crediti formativi professionali per i maggiori Ordini Nazionali.