RLS può accedere ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni? Il D.Lgs 81/08 conferisce al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una piena istituzionalizzazione, infatti non solo la sua individuazione viene inclusa tra gli adempimenti obbligatori, ma viene riconosciuto titolare dei diritti di informazione, partecipazione, formazione e controllo che gli consentono di prendere parte all’attuazione e alla gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza.
RLS può accedere ai luoghi di lavoro: prerogative in suo possesso
Le specifiche funzioni di competenza di questo soggetto sono indicate (anche se piuttosto genericamente) all’art. 49 e 50 del D.lgs 81/08 .
Stando ad esso, possiamo stilare una lista delle sue mansioni, ovvero:
- accedere ai luoghi nei quali si svolgono i lavori;
- essere consultatosulla valutazione dei rischi (che, come stabilito dall’art.29 , 2° comma, il datore di lavoro deve effettuare “previa consultazione” del RLS); sulla programmazione, l’attuazione e il controllo della prevenzione nell’azienda o nei settori produttivi coinvolti; e infine sulla designazione degli addetti alla prevenzione e sull’organizzazione delle iniziative di formazione del personale;
- ricevere informazioniin relazione alle misure preventive adottate dall’azienda, alle sostanze e ai preparati adoperati da quest’ultima, alle strutture e agli ambienti di lavoro e ad ogni infortunio o malattia professionale;
- ricevere, al pari di altri professionisti, adeguata formazione;
- proporrel’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione;
- ricorrere alle autorità competenti nel caso in cui riscontri che le misure adottate dall’azienda non sono adatte a garantire un adeguato livello di protezione;
- partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi (indicata all’art. 11);
- mettere il responsabile dell’azienda a conoscenza delle situazioni che possono essere causa di incidenti.
Il diritto di accedere al luogo di lavoro
Il diritto di accedere ai luoghi di lavoro da parte del RLS, che abbiamo appena citato, non fa certo parte delle disposizioni «nuove» che già dal decreto 626/94 è stato introdotto in materia di tutela della salute e della sicurezza: infatti, tale diritto, anche se non in forma esplicita, era già contenuto nell’art. 9 dello Statuto dei lavoratori. In esso si precisa che «I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali».
Il diritto di accesso deve essere esercitato «nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge» secondo la maggior parte degli accordi collettivi – nel testo dell’accordo per il commercio vengono peraltro evidenziate anche le «esigenze organizzative» – richiamando anche il segreto industriale al quale il RLS è tenuto.
L’obbligo a carico del RLS del rispetto del segreto industriale è espressamente sancito dall’art. 50, 6° comma, del decreto. In esso si legge che:
«I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto».
Il «rispetto delle esigenze produttive» peraltro può essere fatto valere dal datore di lavoro solo nel caso sussistano motivi reali, vale a dire in presenza di «reali» esigenze, delle quali egli possa dimostrare l’esistenza, eliminando così il rischio di un uso mirato ad ostacolare o rendere difficile l’attività del rappresentante, nel caso in cui datore di lavoro non voglia collaborare con quest’ultimo.
Le visite devono essere segnalate al datore di lavoro?
Sì e i tempi e i termini relativi alla segnalazione preventiva delle visite del RLS in azienda sono previsti dalla disciplina collettiva.
In genere gli accordi prevedono che le visite si possano «anche svolgere congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato».
Infine ricordiamo che, sul piano penale, il diritto di accesso ai luoghi di lavoro per raccogliere informazioni è garantito indirettamente tramite il riferimento agli “obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto” dell’art. 18 del decreto legislativo 81: qui infatti, al 1° comma, lett. n si asserisce che il datore di lavoro ha il dovere di permettere al personale dipendente di verificare l’effettiva applicazione di tutte le misure adottate in materia di salute e sicurezza, consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale. La violazione di questo articolo è punita mediante sanzioni amministrative.