Nel corso di un sopralluogo da parte di organo di vigilanza sono state riscontrate gravi violazioni sulla sicurezza da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e dell’impresa esecutrice.
In particolare, nel cantiere ispezionato, non erano state approntati il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza.
E’ stato inoltre accertato l’utilizzo di un ponteggio privo delle più elementari misure a protezione del rischio caduta dall’alto e di crollo.
La circostanza appena narrata ci offre la possibilità di fare un riflessione sui contenuti e sul valore prevenzionistico di alcuni importanti documenti e più in generale sugli obblighi di alcune figure che il legislatore ha specificatamente indicato quali “garanti di sicurezza “.
Procediamo per ordine:
La prima competenza richiesta al “consulente” nella sua collaborazione con il committente è quella di qualificare lo scenario lavorativo che si andrà configurando , individuando la norma prevenzionistica di riferimento.
Questa prima analisi serve anche ad attribuire precisi ruoli al consulente stesso che a seconda dello scenario sarà Rspp, Responsabile dei Lavori, Coordinatore
Nel caso proposto, i lavori da realizzare e le modalità esecutive dei medesimi richiamano la previsione del Titolo IV – Capo I – del D.lgs. 81/2008, che disciplina le misure di salute e sicurezza nei cosiddetti “cantieri temporanei o mobili”.
Ricordiamo che per cantiere temporaneo o mobile si intende “qualsiasi luogo di lavoro in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”
Quello appena citato è solo uno degli scenari lavorativi che si possono realizzare e rappresenta per propria natura giuridica un norma specifica del Titolo I.
E’ utile ricordare che le disposizioni del Titolo IV non superano ma integrano quelle contenute nel Titolo I, come ad esempio accade in materia di misure generali di tutela, non a caso più volte richiamate nella norma speciale.
Quindi, le prime domande che mi devo porre in qualità di “consulente” anche al fine di qualificare la mia posizione giuridica sono :
- Che tipo di lavorazioni si dovranno realizzare ?
- Quale scenario lavorativo si andrà configurando?
- Quali norme del testo unico di sicurezza si dovranno applicare?
Torniamo al nostro caso, ovvero in un cantiere, e cerchiamo di capire per quale motivo una figura professionale quale il “Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione” non abbia approntato il Piano di sicurezza e coordinamento ovvero uno documenti più importanti a lui attribuiti e parte integrante del contratto di appalto.
Superficialità?
Ignoranza?
Mancato possesso dei requisiti professionali?
Sarebbe stato interessante indagare anche questo aspetto ed approfondire dove e come quel soggetto abbia conseguito il previsto attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale.
Infatti, il piano di sicurezza e coordinamento, comunemente chiamato PSC è uno dei principali documenti che il Coordinatore per la progettazione è chiamato a redigere. Un obbligo che non può non essere conosciuto.
E’ costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, (….) I contenuti minimi e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’Allegato XV.
Si capisce subito che si tratta di un atto documentale centrale ai fini della prevenzione, non solo per i contenuti ma anche per gli effetti vincolanti che produce nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, ovvero dei soggetti che sulla base di quelle informazioni e prescrizioni dovranno adottare precisi comportamenti.
Le sanzioni per violazione di questo obbligo sono molto salate e possono arrivare sino a 6 mesi di arresto e a 7.862,44 euro di ammenda.
Nel caso analizzato, un effetto a catena per il quale la mancata redazione del piano operativo di sicurezza, pur essendo obbligo dell’impresa esecutrice, appare come la naturale conseguenza della mancata redazione del PSC.
Si tratta infatti di un documento importantissimo , a cura del datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che si integra con il PSC, i cui contenuti minimi sono indicati dall’allegato XV e vanno dalla descrizione dell’impresa sino all’attivita di formazione ed informazione dei lavoratori impegnati nel cantiere. La redazione del Piano richiama l’obbligo del datore di lavoro di valutazione di tutti i rischi già prevista dall’art. 17 del TUS.
Vedete come anche in questo caso la norma richiama uno dei principali obblighi previsti dal Titolo I
Nel caso, se di certo il comportamento dell’impresa è stato certamente condizionato dal comportamento omissivo del Coordinatore, questo non può essere considerato una scusante in quanto prima di iniziare i lavori il datore di lavoro avrebbe dovuto pretendere di conoscere i contenuti del PSC.
Quanto accaduto ci da la misura negativa della qualità professionale del Coordinatore e dell’idoneità dell’impresa a realizzare l’opera.
Infatti l’utilizzo di un ponteggio privo delle più elementari misure di protezione dal rischio caduta dall’alto e di crollo apre le porte ad una riflessione su un altro importate obbligo, definito dall’art. 89, lett. l) , attribuito al committente e, in caso di incarico, al responsabile dei lavori: la verifica dell’idoneità tecnico professionale
Troppo spesso assistiamo a condizioni di lavoro inaccettabili ed a violazioni che prescindono l’interesse economico del committente, in relazione ai costi per la sicurezza, ma richiamano la qualità professionale delle figure di garanzia.
Soggetti fortemente voluti dal legislatore, vista la complessità dello scenario lavorativo e l’elevato livello di rischio cui sono esposti i lavoratori.
Per questo motivo la formazione e l’aggiornamento del professionista consulente per la sicurezza non può essere lasciata al caso ma deve essere erogata da soggetti formatori qualificati che si avvalgono di altrettanti docenti formatori e da idonee modalità di erogazione.
Un consiglio: evitiamo di farci coinvolgere in allettanti corsi di formazione “on line” a prezzi irrisori.
Verifichiamo sempre i requisiti del soggetto formatore, la modalità di erogazione, la qualità del corpo docente.
Pur in presenza di tutte le condizioni richieste, non è difficile ottenere un piccolo sconto
A cura del Dott. Paolo Varesi membro del Comitato Scientifico di A-Sapiens Edupuntozero e membro esperto della Commissione Consultiva Permanente ex art. 6 – D.Lgs. 81/2008 con nomina del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali