Corso per DLSPP (Datore di Lavoro Sevizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha previsto un percorso formativo che permette direttamente al Datore di Lavoro di svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro.
La norma:
Art. 34 del D.Lgs. 81/2008
Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Percorsi formativi:
I diversi percorsi formativi sono differenziati in base al rischio. Esistono tre livelli di rischio:
- Rischio Alto – 14 Ore
- Rischio Medio – 10 Ore
- Rischio Basso – 6 Ore
Il fattore di rischio è determinato in base al relativo settore Ateco di appartenenza (allegato 2 all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
e-Learning:
Per l’aggiornamento l’Accordo Stato-Regioni del 2011 ha stabilito l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning.
La domanda di iscrizione al corso deve essere compilata on line. Il pagamento può essere effettuato mediante bonifico o carta di credito/prepagata a seguito dell’iscrizione si riceveranno tutti i dettagli relativi a come effettuare il pagamento e alla documentazione da inviare.
Le iscrizioni sono considerate valide solo dopo il pagamento della quota di anticipo.
Attestato di frequenza:
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di profitto da parte di AIFES. A.I.F.E.S. è soggetto formatore di derivazione sindacale in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge ed abilitato a svolgere attività formativa di cui agli articoli 32, c.2, 37 e 98, c.2, d.lgs.81/08 e più in generale attività formativa di tutti i soggetti del sistema prevenzionistico individuati dalla normativa vigente e dagli accordi Stato – Regione