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Credito d’imposta Formazione 4.0

Aggiornato alla finanziaria 2021

Misura che serve a stimolare l’investimento delle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse:

  • le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
  • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • Imprese che non risultino risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali  e assistenziali a favore dei lavoratori.
  • le “imprese in difficoltà”, così come definite dall’Art. 2 del Regolamento UE 651/2014 ovverosia un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
  • nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1 ) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
  • nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;
  • qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
  • qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Ammontare delle detrazioni

Nei confronti delle piccole imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

Nei confronti delle medie imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale  di 250.000 euro;

Nei confronti delle grandi imprese, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle speseammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

La  misura del credito d’imposta è comunque aumentata  per  tutte  le  imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle  categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o  molto svantaggiati, come definite dal decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Le attività comprese

La formazione deve riguardare le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ovverosia:

  1. big data e analisi dei dati;
  2. cloud e fog computing;
  3. cyber security;
  4. simulazione e sistemi cyber-fisici;
  5. prototipazione rapida;
  6. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  7. robotica avanzata e collaborativa;
  8. interfaccia uomo macchina;
  9. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  10. internet delle cose e delle macchine;
  11. integrazione digitale dei processi aziendali.

Nei seguenti ambiti:

  • vendita e marketing;
  • informatica e tecniche;
  • tecnologie di produzione.

L’agevolazione non può riguardare le attività obbligatorie o periodiche di formazione come quella prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

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I soggetti erogatori

Sia soggetti interni all’azienda che soggetti esterni.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al  creditod’imposta le attività commissionate a:

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata  presso  la  regione  o  provinciaautonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della  Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base  alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37.
  • Istituti tecnici superiori;

Modalità e adempimenti

Il credito d’imposta è utilizzabile, a decorrere dal  periodo d’imposta  successivo a quello di   sostenimento delle speseammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  • Al solo  fine  di consentire al Ministero dello  sviluppo  economico  di  acquisire  le informazioni necessarie per valutare  l’andamento,  la  diffusione  e l’efficacia  della  misura  agevolativa,  anche   in   funzione   delperseguimento degli obiettivi generali  indicati  al  comma  184,  le imprese che  si  avvalgono  del  credito d’imposta  sono tenute  ad effettuare una comunicazione al Ministero dello  sviluppo  economico.
  • con apposita  dichiarazione  resa  dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi  del  testo  unico  delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  28 dicembre  2000,    445,  sia  rilasciata   a   ciascun   dipendente l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, con indicazione dell’ambito  o  degli  ambiti  aziendali individuati  nell’allegato  A  della  legge  n.  205  del   2017   di applicazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze   acquisite   o consolidate dal dipendente in esito alle stesse attivita’ formative.
  • Ai fini dei successivi controlli, le imprese  beneficiarie  del credito d’imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le  modalità  organizzative  e  i  contenuti  delle   attività   di formazione  svolte.  Tale  relazione,  nel  caso  di   attività   di formazione  organizzate   internamente   all’impresa,   deve   esserepredisposta a cura del  dipendente  partecipante  alle  attività  in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione. Nel caso in  cui  le  attività  di  formazione  siano commissionate a soggetti  esterni  all’impresa,  la  relazione  deve essere  redatta  e  rilasciata  all’impresa  dal  soggetto formatore esterno.
  • Oltre alla relazione illustrativa, le imprese  beneficiarie sono  comunque  tenute  a   conservare  l’ulteriore  documentazione contabile  e  amministrativa  idonea   a   dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia.
  • Con specifico riferimento alle spese di personale ammissibili, inoltre, devono essere conservati anche i registri nominativi  di  svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente  dal  personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa. Ai fini del riconoscimento del  credito  d’imposta, l’effettivosostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla  documentazione  contabile  predisposta   dall’impresa   devono risultare  da  apposita  certificazione   rilasciata   dal   soggettoincaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, l’apposita certificazione e’ rilasciata da un revisore  legale dei conti o da una societa’ di revisione legale dei  conti,  iscritti nella  sezione  A  del  registro  di  cui  all’art.  8  del   decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la societa’ di  revisione  legale  dei conti  osservano  i  principi  di  indipendenza  elaborati  ai  sensi dell’art. 10 del suddetto decreto e, in attesa della loro emanazione,quelli previsti dal codice  etico  dell’International  Federation  of Accountants (IFAC). Nei confronti del soggetto incaricato che incorra in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti  per il  rilascio  della  certificazione  si  applicano  le   disposizionidell’art. 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili[6].

La legge di bilancio 2020 ha eliminato la necessarietà della stipula e del deposito dei contratti   collettivi aziendali oterritoriali presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del suddetto decreto.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, ed èutilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

I dati relativi al numero di ore e dei lavoratori che prendono parte alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese ammissibili e in quello dei periodi successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Agenzia delle entrate nelle istruzioni di compilazione dell’apposito quadro (per il 2020 bisogna compilare le sezioni I e IV del Quadro RU, il numero di ore e di lavoratori vanno inseriti nel rigo RU110 Formazione 4.0 nella sezione IV e la sezione Aiuti di Stato).

Non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili; in questo caso, però, le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1 dell’articolo 4 del D.M. 04.05.2018, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

L’art.1, comma 1064, lettera l) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha aggiunto alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 il comma 210-bis che prevede tra le spese ammissibili anche quelle previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014[1], ovverosia:

  • le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, loca­zione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

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